Obbligo di formazione per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria

Cosa c’è da sapere

Come di recente ricordato, la materia degli ammortizzatori sociali ha subito – ad opera della Legge di Bilancio 2022 – importanti modifiche, tra cui la previsione all’art. 25-ter D.Lgs. 148/2015 di un obbligo formativo o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto nel quale sono definite le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo, pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2022.

Vediamo insieme chi sono i soggetti destinatari della normativa, i contenuti delle attività di formazione e le sanzioni previste in caso di assenza.

Destinatari

L’obbligo di formazione o di riqualificazione è rivolto ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

La partecipazione è rivolta, quindi, a tutti i lavoratori che siano coinvolti in programmi di sospensione o riduzione dell’attività che siano riconducibili a causali straordinarie (riorganizzazione, crisi, solidarietà) a prescindere dal fondo che eroga i trattamenti (CIGS, Fondi Bilaterali o Fondo di Integrazione Salariale).

Si ricorda in merito che la misura di integrazione salariale viene concessa sulla base di un programma di riorganizzazione aziendale finalizzato a un recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.

Contenuti iniziative formative o di riqualificazione

Tra gli obiettivi del D.lgs. 148/2015 vi è quello di garantire politiche attive che siano in linea con reali richieste del mercato. Per questo è richiesto che i progetti formativi o di riqualificazione individuino i fabbisogni coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

I progetti formativi, infatti, devono contemplare:

  • Esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
  • Le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore;
  • Le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Alla conclusione del percorso formativo, deve, inoltre, essere previsto il rilascio di un’attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

Sanzioni per la mancata partecipazione alla formazione

A presidio delle attività formative, le modifiche intervenute con la Legge di Bilancio sul D.lgs. 148/2015 prevedono all’art. 25 ter che la mancata partecipazione ai progetti formativi o di riqualificazione, senza giustificato motivo, è sanzionata con la decurtazione del trattamento di integrazione salariale da una mensilità fino alla decadenza della stessa.