Proroga contratti a termine: scadenza delle causali previste dai CCNL

Cosa c’è da sapere

Dal primo ottobre non sarà più possibile per l’azienda stipulare contratti a termine facendo ricorso a causali diverse da quelle legali, contemplate negli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, per quei contratti che abbiano durata superiore a 12 mesi ed entro i 24. Il 30 settembre è l’ultimo giorno per la stipula di contratti con le causali di cui sopra, alla luce di quanto stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis.

Il tempo determinato e le causali

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine. Quest’ultimo può essere inserito solo in determinati casi previsti dalla legge e deve risultare – ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni – da atto scritto, pena trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In particolare, un contratto a tempo determinato ha una durata massima pari a 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi unicamente in presenza di: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività, oppure (fino al 30 di settembre 2022) di specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi.

Quando sono obbligatorie le causali?

La norma originaria, prevista dal decreto Dignità (convertito in Legge n. 96/2018), ed inserita all’interno dell’articolo 19, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone l’obbligo di prevedere una causale nelle seguenti ipotesi:

  • qualora il primo contratto a tempo determinato sia di durata superiore ai 12 mesi;
  • in caso di rinnovo di precedente contratto a termine con lo stesso lavoratore;
  • nel caso si proroghi un contratto a tempo determinato già in essere, comportando una durata complessiva superiore ai 12 mesi;
  • in caso di proroga in un rinnovo di contratto a tempo determinato;
  • in caso di contratto a tempo determinato conseguente ad un contratto di somministrazione a termine;
  • nel caso di un contratto di cui al comma 3 dell’art. 19, del D.Lgs. 81/2015.

Termini

Alla luce della scadenza prevista dal decreto Sostegni-bis e non ulteriormente prorogata, le causali di cui ai contratti collettivi potranno essere validamente apposte ai contratti a termine fino al 30 settembre 2022. Il termine fissato dal legislatore, infatti, si riferisce alla data di stipula e non alla conclusione del contratto. Stando invece agli istituti delle proroghe e dei rinnovi, l’INL con nota n. 1363 del 14 settembre 2021 ha chiarito che “le regole in materia di rinnovi e proroghe […] non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022″.