Riforma ammortizzatori sociali

La legge di Bilancio del 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216) ha profondamente modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, al fine di ampliare le tutele esistenti e assicurare maggiore protezione a tutti i lavoratori.

Gli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, che si sostanziano negli strumenti di integrazione salariale, sono finalizzati a sostenere economicamente il reddito dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni prescritte dalla legge, genericamente connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Ambito di applicazione

Stando all’ambito di applicazione, la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla già citata Legge di Bilancio stabilisce che dei trattamenti di integrazione salariale sono rivolti a tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, compresi i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti (non più, quindi, solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante come previsto prima della riforma recata dalla legge di bilancio 2022).

Stando ai dirigenti, se da un lato costoro restano esclusi dall’applicazione della disciplina relativa ai trattamenti di integrazione salariale (di cui al Titolo I del D.Lgs. 148/2015), dall’altro, in relazione ai Fondi di solidarietà, possono essere destinatari delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei fondi medesimi.

Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2022, l’anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono avere maturato presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento deve essere pari almeno a 30 giorni (in luogo dei 90 precedentemente previsti).

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

La CIGO può essere richiesta dai datori di lavoro appartenenti a determinati settori (di cui all’art. 10 del D.Lgs. 148/2015) in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure di situazioni temporanee di mercato. Pertanto, la cassa integrazione ordinaria è uno strumento a disposizione delle aziende in tutte le ipotesi in cui vi sia un evento temporaneo, estraneo alle dinamiche aziendali, che impone una riduzione della produzione.

La disciplina della CIGO è contenuta negli articoli da 9 a 18 del D.Lgs. 148/2015 e non è stata modificata dalle novelle introdotte dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, sono confermate le misure del contributo ordinario a carico delle imprese che richiedono la CIGO e che varia da un minimo dell’1,70% ad un massimo del 4,70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali a seconda del tipo e del livello occupazionale dell’impresa.

La CIGO può essere concessa fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane e, se relativa a più periodi non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Differentemente dalla CIGO, la cassa integrazione straordinaria può essere richiesta per operare processi di risanamento aziendali e per affrontare crisi aziendali, che spesso hanno origine e causa proprio nella gestione del sistema produttivo interno.

Per effetto della suddetta novella, dal 1° gennaio 2022 l’accesso alla CIGS viene esteso a tutti i datori di lavoro che:

  1. nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;
  2. non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale.

Causali e durata

La legge stabilisce che l’azienda possa chiedere l’intervento della CIGS in tre ipotesi precise:

  1. Riorganizzazione aziendale: durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  2. Crisi aziendale: durata massima di 12 mesi, anche continuativi;

Contratto di solidarietà: durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, eventualmente elevabili a 36 mesi alle condizioni previste dal comma 5, art. 22, D.lgs. 14/2015.

Contribuzione

La legge di bilancio 2022 conferma le misure del contributo ordinario a carico delle imprese che richiedono la CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 a carico dei datori di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore).

Per il solo 2022, la medesima legge di bilancio ha ridotto tale aliquota allo 0,27 per cento per le imprese (di cui lo 0,09% a carico del dipendente), che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Per l’anno 2022 la contribuzione FIS è dovuta anche dalle aziende rientranti nell’ambito di un fondo di solidarietà bilaterale, qualora rimangano al di sotto del numero minimo di dipendenti previsto per la contribuzione a tale fondo, anche nel caso in cui sulla posizione INPS risulti attivato il fondo.
Ad es. nel caso in cui sullo studio professionale risulti attivato il FAP, nei mesi i cui non risulterà raggiunga la media di tre dipendenti (limite minimo previsto dal fondo) verrà applicata automaticamente la contribuzione FIS.

Ciò in quanto, in base alla riforma della legge di bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, in luogo dei cinque precedentemente richiesti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi.

Causali

Le causali di intervento del FIS sono in particolare:

  1. Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie;
  2. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente – e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.

Contribuzione

Anche le aliquote relative al finanziamento del Fondo sono state modificate dalla legge di bilancio 2022 e, dal 1° gennaio 2022, sono pari allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Infine, limitatamente all’anno 2022, anche per il FIS, così come per la CIGS, è prevista una riduzione delle aliquote ordinarie nella misura dello 0,63 per cento.