Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili
Cosa c’è da sapere
La legge di Bilancio, tra le varie modifiche, è intervenuta anche in materia di lavoro agile, prevedendo la proroga del diritto allo svolgimento del lavoro in tale modalità al 31 marzo 2023 per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili“, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate da Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.
Diritto al lavoro agile
In particolare, nel riconoscere il diritto, la Legge di Bilancio prevede che, per tali soggetti, il datore di lavoroassicuri lo svolgimento della prestazione lavorativain modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione (purché sia compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti) senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Definizione di “fragile”
Nel definire la condizione di fragilità, la Legge di Bilancio richiama il Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, in cui venivano specificate le condizioni di salute per cui si potesse certificare l’esonero dall’obbligo vaccinale; la normativa individua una serie di patologie per le quali si rimanda alla legge.
Si specifica che con questo richiamo, la Legge di Bilancio si discosta dall’ultima definizione di “lavoratori fragili” in vigore sino al 31/12/2022, la quale ricomprendeva i soggetti con una disabilità certificata con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3, L.n. 104/1992 e/o coloro in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Beneficiari
Si sottolinea che questo intervento della Legge di Bilancio ha ristretto la platea dei destinatari al diritto al lavoro agile. Infatti, rimangono esclusi dalla proroga della Legge di Bilancio 2023 i lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di anni 14.
Quest’ ultimi erano ricompresi tra gli aventi diritto dall’articolo 10, comma 2 del D.L. 24/2022, a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse stato altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi fosse un genitore non lavoratore.
Ad oggi, quindi, i lavoratori che fossero titolari di tali situazioni non avrebbero più il diritto al lavoro agile.
