Indicazioni operative: certificazione di genere ed esonero contributivo

Cosa c’è da sapere

Lo scorso 27 dicembre 2022 l’INPS è intervenuto con la circolare n. 137, fornendo il quadro regolatorio inerente all’esonero contributivo per le aziende che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere.

Quest’ultima è stata introdotta nel 2021 in occasione della modifica al Codice delle Pari Opportunità ad opera della Legge n. 162, prevedendo inoltre che, a favore delle aziende che la ottenessero, fosse riconosciuto un esonero contributivo pari al 1%, fino ad un massimo di 50.000 euro.

La procedura

Con la circolare n. 137 del 27/12/2022 l’INPS fornisce quindi le istruzioni operative ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Queste ultime avranno tempo dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023 per inviare le domande di esonero utilizzando il modulo di domanda online, denominato “PAR_GEN” disponibile sul sito INPS alla sezione “Portale delle Agevolazioni”.

Tali indicazioni sono valide solo per le aziende che abbiano conseguito la certificazione nel 2022; per le annualità successive, invece, l’Istituto fornirà ulteriori indicazioni.

Prassi UNI/PDR 125:2022

A seguito dell’introduzione nel Codice delle Pari Opportunità della certificazione di genere, il 29 aprile 2022 fu emanato il Decreto del Ministero delle Pari Opportunità e Famiglia con cui son stati definiti i parametri per il conseguimento della certificazione da parte delle imprese, richiamando le prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Pertanto, ai fini dell’esonero contributivo, le aziende dovranno ottenere, per il tramite di un ente accreditato UNI, la certificazione sulle basi della prassi richiamata.

Misura dell’esonero

Il 20 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la disciplina dell’esonero determinato in misura non superiore all’1% dei contributi dovuti, fino ad un massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio contributivo, riparametrato su base mensile nella misura massima di 4.166,66 euro, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

In merito, l’INPS specifica che in caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ Istituto per la sospensione.

Contribuzione esclusa dall’esonero

Ad ogni modo occorre sottolineare che esclusi dall’applicazione dell’esonero siano: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo per il fondo TFR, per i fondi di solidarietà, per il FIS e per la formazione continua.

L’INPS infine specifica che debbano ritenersi escluse dall’esonero le contribuzioni non aventi natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà.

Requisiti

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e al possesso del DURC oltre all’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti la legittima fruizione dell’esonero è subordinata anche alla veridicità e completezza del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.