Sgravio contributivo Under 36
Cosa c’è da sapere
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto uno sgravio contributivo totale, destinato all’assunzione stabile di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età al fine di incentivare l’occupazione giovanile. In particolare, per i datori di lavoro privati che fino al 30 giugno 2022 assumono giovani di età inferiore ai 36 di età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure trasformano contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi (nel limite massimo di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile). Ciò significa che la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto, sarà pari a 500 euro.
Condizioni necessarie alla richiesta
L’incentivo può essere richiesto in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, non sono ritenuti compatibili con tale requisito i dirigenti, la cui assunzione non potrà godere di tali benefici contributivi.
L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001), alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche nel caso in cui l’utilizzo del lavoratore sia reso a tempo determinato da parte dell’utilizzatrice).
Requisiti
La norma richiede il rispetto dei seguenti requisiti:
a. Età inferiore ai 36 anni (all’atto dell’assunzione incentivata a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà avere massimo 35 anni e 364 giorni);
b. assenza di un rapporto a tempo indeterminato pregresso con medesimo o differente datore di lavoro (non contano i rapporti di apprendistato, lavoro domestico o contratto intermittente);
c. possesso del DURC da parte dell’azienda;
d. il rispetto da parte dell’azienda delle tutele e condizioni previste dal CCNL e l’eventuale diritto di precedenza da parte di altri lavoratori;
e. non aver effettuato licenziamenti GMO o collettivi, che abbiano interessato lavoratori inquadrati con medesima qualifica e nella stessa unità, nei sei mesi antecedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata.
Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato dei tirocinanti. Non sono agevolabili i rapporti a tempo indeterminato con lavoratori che abbiano avuto un contratto subordinato indeterminato a scopo di somministrazione e i rapporti a tempo indeterminato conclusi durante il periodo di prova da entrambe le parti.
Esclusioni
Diversamente l’incentivo NON potrà essere richiesto in caso di assunzioni:
- in apprendistato
- per lavoro domestico
- con contratto a tempo indeterminato intermittente (c.d. a chiamata)
- rapporti che non abbiano natura subordinata (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA, ecc.)
- rapporti di lavoro non stabili (es. i contratti a tempo determinato e le prestazioni occasionali).