Smart Working: definizione del quadro operativo
Cosa c’è da sapere
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 è stato definito il quadro operativo cui le aziende devono attenersi per potersi avvalere dello Smart Working a partire dal 1° settembre 2022. Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
Modalità di comunicazione
A partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro:
- i propri dati;
- quelli del lavoratore;
- quelli relativi al rapporto di lavoro, incluse le informazioni assicurative quali PAT e la voce di tariffa Inail;
- la data di sottoscrizione dell’accordo e il periodo di validità dello stesso.
Pertanto, rispetto alla situazione esistente prima della normativa emergenziale, l’unica semplificazione introdotta in sede di conversione del DL n. 73/2022 consiste nella mancata trasmissione in sede di comunicazione degli accordi individuali sottoscritti coi lavoratori. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste, l’azienda va incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore interessato. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione.
Modulo di comunicazione semplificata
Il nuovo modello di comunicazione sarà reso disponibile a partire dal 1° settembre 2022, restano dunque valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, rispetto agli accordi sottoscritti in data anteriore. Il nuovo modello è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali:
- tramite il portale dei servizi on-line
- accessibile effettuando autenticazione con SPID e CIE su ClicLavoro.