Decreto Aiuti-Bis in Gazzetta Ufficiale
Cosa c’è da sapere
Il 9 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 115, anche detto Decreto Aiuti-Bis, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“.
Il D. l. 9 agosto 2022 n. 115 interviene con la manifesta volontà di tenere sotto controllo l’aumento dei prezzi a carico delle famiglie; ed in tal senso introduce misure per il contrasto al caro-energia e carburanti; l’emergenza idrica ed ulteriori misure volte a tutelare il potere di acquisto delle famiglie dei lavoratori.
Taglio del cuneo fiscale
Il DL Aiuti-Bis prevede un taglio aggiuntivo del cuneo fiscale pari al 1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità.
Tale misura si aggiungerà allo sgravio contributivo pari allo 0,8% previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Anche in tale caso è previsto che gli aventi diritto al beneficio fiscale saranno i lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35mila euro.
Bonus 200
Il Decreto Aiuti Bis interviene anche sulla platea di beneficiari del Bonus di 200 euro previsto a favore dei lavoratori dipendenti dal Decreto Aiuti.
In tal senso vengono ricompresi nella misura anche i cassa integrati e lavoratrici rientranti dalla maternità, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi (a condizione che abbiano un contratto in essere all’entrata in vigore del DL), oltre ad un’ampia platea di partite IVA tra commercianti, professionisti iscritti alle casse o esclusivi, artigiani e coltivatori diretti.
Per coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro subordinato, l’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’ indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS ( per cassa integrazione o maternità ).
Fringe benefit
La normativa interviene anche derogando, per il periodo di imposta 2022, all’art. 51, comma 3 del TUIR.
In tal senso, l’articolo 12 del Decreto Aiuti Bis stabilisce che “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00“.
Si tratta quindi di una misura temporanea, limitata al periodo di imposta 2022 (con effetto retroattivo verso i mesi già trascorsi), specificatamente collegata al caro bollette.