Smart working e obblighi di sicurezza
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 all’articolo 11 ha inserito il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).
La norma stabilisce che il datore di lavoro che impiega lavoratori in modalità agile è obbligato a consegnare a ciascun lavoratore – e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) –un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo smart working, con cadenza almeno annuale. L’obbligo informativo non è del tutto nuovo: l’art. 22 della Legge 81/2017 che ha normato lo smart working già lo prevedeva. La novità rilevante della Legge PMI 2026 è averlo recepito nel Testo Unico sulla Sicurezza e averlo corredato di un regime sanzionatorio esplicito e autonomo. L’obbligo si applica a qualsiasi datore di lavoro privato o pubblico che abbia almeno un dipendente che svolge la propria prestazione in modalità agile, anche in forma occasionale. L’omessa consegna dell’informativa è sanzionata ai sensi dell’art. 55, co. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008:
- arresto da 2 a 4 mesi
- ammenda da €1.708,61 a €7.403,96
L’informativa deve contenere le seguenti informazioni:
• Rischi generali connessi all’attività lavorativa svolta (coerenti con il DVR aziendale);
• Rischi specifici connessi alla modalità agile: luoghi di lavoro non aziendali, rischio elettrico domestico, isolamento, interferenze familiari;
• Rischi ergonomici e da videoterminale: postura, affaticamento visivo, disturbi muscoloscheletrici (artt. 172-179 D.Lgs. 81/2008);
• Misure di prevenzione e protezione adottate o raccomandate;
• Obblighi del lavoratore (art. 20 D.Lgs. 81/2008): cooperazione, segnalazione rischi, uso corretto delle attrezzature;
• Procedura da seguire in caso di infortunio durante la prestazione agile;
• Indicazioni su sicurezza informatica e protezione dei dati aziendali.
