Esonero contributivo lavoratori dipendenti

Cosa c’è da sapere

Per ancora pochi mesi, specificatamente fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti che rispettino i limiti reddituali previsti dalla normativa, potranno beneficiare dello sgravio contributivo pari al 2% previsto in prima battuta dalla Legge di Bilancio (nella minor misura pari a 0,8%) e successivamente dal decreto Aiuti-bis, che lo ha portato alla misura attuale.

Beneficiari e requisiti richiesti

Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli domestici, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore al limite di 2692 euro.

La misura si applica ai rapporti di lavoro in essere nel periodo di paga dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Entità della misura

La misura quindi è prevista:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 fino al 1° luglio 2022 nella misura di 0,8%,
  • dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, nella misura del 2%.

Cessati in corso d’anno

Il fatto che la misura sia specificatamente prevista per il periodo di paga dal 01/01/2022 al 31/12/2022 produce due conseguenze:

  • Il lavoratore cessato nel corso del 2021, che percepisca (o abbia percepito) nel corso del 2022 le ultime competenze relative a detto rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.) non ha diritto all’esonero in relazione a dette competenze;
  • Il lavoratore che cessi entro il 31/12/2022, che percepisca nel corso del 2023 le ultime competenze relative a detto rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.) non ha diritto all’esonero in relazione a dette competenze

Tredicesima mensilità

Rispetto alla tredicesima mensilità occorre precisare che la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore pari al 2% nel mese di competenza di dicembre 2022 si applica sia sulla retribuzione mensile, sia sull’importo di tredicesima. In entrambi i casi gli importi non devono essere superiore a 2692 euro.

Nel caso in cui, invece, i ratei di mensilità siano erogati mensilmente, l’esonero potrà operare sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese e nel rispetto dei limiti reddituali) che sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei ratei non superi i 224 euro (2692/12).