Contratti a termine stagionali
I rapporti di lavoro stagionali sono soggetti a una regolamentazione per alcuni aspetti atipica rispetto ai rapporti di lavoro a tempo determinato “standard”.
La legge, oltre a prevedere un elenco delle attività di natura stagionale (Allegato 1 del DPR 1525/1963) rimanda principalmente alla contrattazione collettiva il compito di definire “stagionali” una serie di attività che sono soggette ad incrementi della produzione o della commercializzazione.
Alle attività “stagionali” non si applicano:
- le norme sullo ‘stop and go’;
- la disciplina sulle causali, nonché la durata massima dei 24 mesi complessivi;
- il limite quantitativo dei contratti a termine stipulabili nell’anno;
- il contributo addizionale nella misura dell’1,40% mensile sulla retribuzione imponibile, né la maggiorazione dello 0,50% correlato per ciascun rinnovo.
Non è stato, invece, oggetto di specifica esclusione il limite delle proroghe, che rimane sempre pari a 4, ferma restando la libertà di procedere ad un rinnovo senza pausa contrattuale anziché alla proroga in senso proprio.
E’ bene inoltre ricordare che il lavoratore impiegato in un contratto a tempo determinato stagionale matura il diritto di precedenza in riferimento a nuove assunzioni a termine realizzate dallo stesso datore di lavoro per le stesse attività.
Il lavoratore è tenuto a manifestare la propria volontà di esercitare tale diritto, in forma scritta, entro 3 mesi dalla fine del contratto precedente. Sino a tale data e comunque decorsi 12 mesi dalla cessazione del contratto che ha dato origine al diritto di precedenza, il datore di lavoro è libero di assumere senza alcun obbligo nei confronti del dipendente cessato.
