Indennità di malattia: chiarimenti su decorrenza e validità

Il certificato di malattia è il documento redatto dal medico che attesta l’incapacità temporanea a lavorare, indica l’inizio dell’evento e la prognosi, e viene trasmesso telematicamente all’INPS. Serve a giustificare l’assenza e ad attivare la tutela economica, oltre a consentire eventuali controlli di verifica.

Di norma, l’indennità decorre dalla data di rilascio del certificato: è questa la data che fa fede per il computo del trattamento economico previdenziale. I giorni anteriori non risultano coperti se non adeguatamente documentati.

La Circolare INPS n. 147/1996 prevede un’unica eccezione. In caso di visita domiciliare, se la richiesta è stata effettuata tempestivamente ma il medico interviene il giorno successivo, il certificato può riportare come decorrenza il giorno della richiesta, purché lo stato di malattia sia clinicamente accertato.

La retrodatazione è consentita al massimo per un giorno e soltanto nei giorni feriali. Nei giorni festivi o prefestivi, invece, il lavoratore deve rivolgersi alla guardia medica o al pronto soccorso.

Per la visita ambulatoriale, al contrario, la retrodatazione non è mai consentita: la decorrenza dell’indennità coincide sempre con la data dell’accertamento.