Assunzioni agevolate giovani
Per incentivare i datori di lavoro ad assumere determinate categorie ritenute svantaggiate, il legislatore ha previsto una serie di esoneri, ovverosia di incentivi economici, normativi e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro che assumono, alle condizioni richieste dai singoli.
Tra queste categorie cui l’ordinamento offre particolare tutela vi rientrano anche i giovani, nei confronti dei quali sono previsti una serie di incentivi. Tuttavia, spesso si realizza una sorta di “cumulo” tra i possibili beneficiari, in quanto i vari strumenti si rivolgono alle stesse categorie di rapporti di lavoro incentivabili.
Ecco allora che è importante capire quali sono i requisiti richiesti dalla normativa per poter accedere ai benefici. In particolare, nell’approfondimento metteremo a confronto l’incentivo previsto per l’assunzione di under 36 e i vantaggi previsti per i contratti di apprendistato professionalizzante per i giovani fino ai 30 anni non compiuti.
Incentivo assunzione giovani under 36
Introdotto dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), l’incentivo Giovani under 36 promuove l’occupazione giovanile stabile e consiste in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori con meno di 36 anni (35 anni e 364 giorni), sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni riguardano giovani che non hanno compiuto 36 anni al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e che nella loro vita non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, escluse le imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestico e sono incentivabili i seguenti rapporti di lavoro:
- Nuovi contratti a tempo indeterminato;
- Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Sono esclusi dal presente incentivo: i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015) e le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017). Rimangono inoltre esclusi i contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Per le assunzioni alle condizioni sopra esposte, la normativa riconosce uno sgravio contributivo del 100% della quota a carico ditta, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di 6.000 euro annui (riparametrato e applicato su base mensile: per ogni mese l’agevolazione sarà pari a 500 euro).
Nelle ipotesi di rapporto a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Per poter accedere al beneficio le aziende devono rispettare i seguenti requisiti:
- Regolarità contributiva;
- Rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi;
- Rispetto dei diritti di precedenza;
- Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale straordinaria;
- Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.
Sono invece escluse dall’applicazione della normativa le aziende che abbiano beneficiato degli Aiuti Covid-19, c.d. “temporary framework”, nonché quelle che abbiano proceduto a licenziamento per GMO o collettivi che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata.
Infine, si precisa che la misura ha validità per le assunzioni effettuate entro al massimo il 31 dicembre 2022 e ha durata massima di:
- 36 mesi;
- 48 per i datori di lavoro che effettuino assunzioni i una sede o unità produttiva situata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Agevolazioni contributive apprendistato professionalizzante
Particolarmente vantaggiosa per le aziende è anche l’assunzione di un giovane con contratto di apprendistato. Quest’ultimo non rientra nella definizione di beneficio contributivo (a differenza dell’incentivo di cui sopra), ma si tratta di un rapporto di lavoro che si differenzia rispetto al tradizionale contratto di lavoro subordinato, in quanto si caratterizza per la presenza di una parte formativa e di un’aliquota contributiva ad hoc prevista dalla legge.
La durata dell’apprendistato è disciplinata dai singoli contratti collettivi, i quali possono prevedere durate specifiche in relazione alle competenze da acquisire. Ad ogni modo, è bene precisare che il contratto di apprendistato nasce come contratto a tempo indeterminato; mentre la durata cui fanno riferimenti i singoli contratti è relazionata al percorso formativo.
Al termine del periodo previsto, le parti possono recedere ad nutum, senza che sia richiesto al datore di lavoro di risolvere il contratto per giusta causa o giustificato motivo.
Quindi, elemento fondamentale nel contratto di apprendistato è la presenza della formazione, al punto che la legge richiede come requisiti la predisposizione di un piano formativo individuale (PFI) e la presenza di un tutor, referente aziendale.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere concluso con giovani fino ai 29 anni e 364 giorni, ad eccezione dei titolari di un trattamento di disoccupazione (di cui in questa sede però non si tratterà).
È previsto un limite legale alle assunzioni degli apprendisti, infatti, a seconda delle dimensioni aziendale, possono aversi un massimo di:
- Tre apprendisti (per aziende che occupino da 0 a tre dipendenti);
- Non più del 100% dei dipendenti (per le aziende che occupino da 4 a 9 dipendenti)
- Un rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate (per le aziende che occupino più di 9 dipendenti).
- Particolari disposizioni sono poste per le aziende artigiane dall’articolo 4 del T.U. per l’artigianato.
Ulteriori specificazioni possono essere contenute nel CCNL applicato in azienda.
Occorre inoltre sottolineare come nel caso in cui il contratto di lavoro sia concluso con un lavoratore che ha già la qualifica per la quale sta svolgendo il rapporto di apprendistato, si avrà un disconoscimento del contratto agevolato per lato per impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze che già possiede. A tal fine, si consiglia sempre di richiedere il C2 storico al lavoratore al fine di comprovare l’esistenza di pregresse esperienze per la medesima mansione.
Tuttavia, è bene precisare che nel caso in cui il lavoratore non abbia compiuto integralmente il periodo di apprendistato presso un diverso datore di lavoro, il lavoratore potrà essere assunto con contratto di apprendistato per il periodo residuo.
Passando invece ai vantaggi contributivi, è previsto che
- Per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti al momento dell’assunzione, l’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è pari a:
- 1,5% nel primo anno;
- 3% nel secondo anno;
- 10% a partire dal terzo anno;
- Per le aziende che occupano più di 9 dipendenti al momento dell’assunzione l’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è del 10% per tutta la durata del periodo formativo.
La contribuzione del 10% a carico del datore di lavoro è riconosciuta anche per i 12 mesi successivi alla qualificazione.
Si precisa che la contribuzione ad ogni modo è maggiorata dall’aggiunta dei contributi Aspi, dell’eventuale ammortizzatore sociale applicabile, e dalla formazione continua.
In contropartita la contribuzione in capo all’apprendista è pari a 5,84%.
Accanto a questo tipo di benefici riconosciuti sotto il versante contributivo si hanno anche dei vantaggi retributivi, in quanto, appunto, il lavoratore assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato fino a due livelli in meno rispetto a quello che dovrà conseguire, ovvero, in alternativa, essere retribuito in percentuale rispetto al livello finale, a seconda di quelle che sono le indicazioni contenute nel CCNL.
