Il contratto di lavoro a tempo determinato
Cosa c’è da sapere
Il contratto a tempo determinato, detto anche a termine,è un contratto di lavoro subordinato per il quale è prevista o una durata determinata, attraverso l’apposizione di una data fine, o determinabile.
La disciplina del contratto a termine è prevista nel Decreto Legislativo 81/2015 e in particolare nell’articolo 19 comma 4 si prevede la forma scritta dell’accordo individuale quale condizione necessaria per il riconoscimento di validità dell’apposizione del termine.
Durata e motivazione
Il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi. Per i primi 12 mesi la stipula del contratto può avvenire “acausale”, ossia senza l’utilizzo di alcuna causale. Se la durata si protrae oltre i 12 mesi è necessario l’utilizzo di una causale tra quelle previste dall’art. 19 comma 1 D. Lgs 81/2015. ossia:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
Proroga e rinnovo
Nell’arco complessivo di 24 mesi il contratto a termine può essere:
- prorogato fino ad un massimo di 4 proroghe;
- rinnovato, previo intervallo di tempo, c.d. “Stop and Go” di 10 o 20 giorni a seconda della durata del precedente contratto a termine. Nel caso del rinnovo la stipula è ammessa solo a fronte della sussistenza delle causali previste dall’art. 19 co. 1 D. Lgs 81/2015.
Nel computo dei 24 mesi complessivi si computano anche eventuali contratti a termine in somministrazione intercorsi tra lavoratore e utilizzatore, per le stesse mansioni.
È ammessa la stipula di un ulteriore contratto a termine oltre i 24 mesi solo presso l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente per territorio, sempre previa indicazione delle causali dell’art. 19 co 1 D. Lgs 81/2015.
In tutti i casi di superamento del limite dei 24 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Prosecuzione di fatto
Il contratto a termine può proseguire di fatto oltre la scadenza pattuita fino ad un massimo di 30 giorni, ma in questo caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere:
- una maggiorazione pari al 20% per ogni giorno di continuazione fino a 10 giorni;
- una maggiorazione pari al 40% per i giorni dall’11° al 30°.
Laddove si avesse la continuazione oltre il 30° giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato.
Contratto a tempo determinato: limiti per l’azienda
Il numero dei lavoratori a termine che possono essere assunti presso l’azienda, è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato che sono in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diverse disposizioni dei C.C.N.L. Se presenti dei lavoratori somministrati, il numero massimo di lavoratori a termine, inclusi i contratti in somministrazione a termine, non potrà superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diverse disposizioni dei C.C.N.L.
Contribuzione previdenziale
Ai contratti a tempo determinato si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo viene maggiorato di 0,50% in caso di rinnovo del contratto a termine.
Divieto di assunzione a termine
Sono vietate le assunzioni a termine:
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
– presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a termine (salvo che il contratto sia concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità oppure abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi);
– presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del rapporto o una riduzione d’orario, in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
– da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
Diritto di precedenza
In presenza di uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda di durata superiore a sei mesi, il lavoratore è titolare del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Per le lavoratrici madri che durante il rapporto di lavoro a termine hanno usufruito del congedo di maternità, hanno la possibilità di far valere il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine che venissero stipulate entro i successivi 12 mesi.
Per l’esercizio del diritto di precedenza è necessario che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto.