Le dimissioni

Cosa c’è da sapere

Con il termine “dimissioni” deve intendersi il recesso da parte del lavoratore dal contratto di lavoro sottoscritto con l’azienda, tale facoltà può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell’obbligo di preavviso previsto dai contratti collettivi.

Il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal contratto solo ed esclusivamente in caso di dimissioni per giusta causa, ossia in caso di grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

La procedura

Per garantire la genuinità della decisione del lavoratore, la legge subordina l’efficacia delle dimissioni al rispetto di una specifica procedura. La normativa stabilisce, infatti, che le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche con i moduli resi disponibili sul sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro, oltre che alla Direzione territoriale del lavoro competente. Le dimissioni rese con qualsiasi altra modalità risultano inefficaci.

Sono abilitati alla trasmissione del modulo i lavoratori, purché in possesso di SPID o CIE, oppure soggetti intermediari (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione, il lavoratore ha la facoltà di revocare (sempre telematicamente) le dimissioni.

Il periodo di preavviso

Tra la comunicazione delle dimissioni e la cessazione del rapporto deve intercorrere un lasso di tempo (il cd. periodo di preavviso) la cui durata minima è generalmente stabilita dai contratti collettivi.

Il preavviso decorre dal momento in cui le dimissioni sono comunicate al datore di lavoro e i giorni da conteggiare nel periodo sono quelli di calendario. I contratti collettivi prevedono spesso che il preavviso cominci a decorrere in determinate date, come ad esempio dal 1° o dal 15 del mese, a prescindere dal giorno in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni.

Al lavoratore che rassegna le dimissioni senza il dovuto preavviso, per ogni giorno non lavorato di tale periodo, viene trattenuto un importo denominato indennità sostitutiva del preavviso.

Dimissioni durante il periodo protetto

Per evitare che i lavoratori neo-genitori possano interrompere il proprio rapporto di lavoro a causa di pressioni operate dall’azienda, le dimissioni della lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza, nonché della lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, sono subordinate alla convalida da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

I lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo c.d. protetto devono, infatti, preliminarmente notificare al datore di lavoro, per mezzo di lettera consegnata a mano oppure inviata con raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni precisando la data dell’ultimo giorno di lavoro. Successivamente si dovranno recare presso la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore e controfirmata per ricevuta da quest’ultimo (o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata).

Il servizio ispettivo rilascerà, entro 45 giorni dalla richiesta, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare i dovuti adempimenti.