Decreto Alluvione: Indennità una tantum a favore dei co.co.co.
Cosa c’è da sapere
Il Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione), all’articolo 8 ha previsto la corresponsione di un’indennità una tantum nella misura massima di 3.000 euro, a favore dei collaboratori coordinati continuativi e dei lavoratori autonomi, che sono coinvolti negli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna.
Sono destinatari dell’indennità:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia/rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi/titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Alla data del 1°maggio 2023, risiedono o sono domiciliati, pertanto operano, esclusivamente (nel caso di agenti e rappresentanti), in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, perciò che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali che si sono verificati lo scorso maggio.
Il lavoratore deve dichiarare i periodi nei quali si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.
L’indennità una tantum:
- è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro;
- è riconosciuta/erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate;
- spetta nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Per l’ottenimento dell’indennità una tantum va presentata la domanda dai potenziali destinatari esclusivamente in via telematica accedendo al sito Inps, a partire dal 15 giugno 2023 ed entro la data del 30 settembre 2023.
L’accesso al servizio per la prestazione può avvenire mediante SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
Qualora non si sia in possesso di nessuna di tali credenziali, la presentazione della domanda può avvenire tramite gli Istituti di Patronato.
