Decreto Alluvione: Indennità una tantum a favore dei co.co.co.

Cosa c’è da sapere

Il Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione), all’articolo 8 ha previsto la corresponsione di un’indennità una tantum nella misura massima di 3.000 euro, a favore dei collaboratori coordinati continuativi e dei lavoratori autonomi, che sono coinvolti negli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna.

Sono destinatari dell’indennità:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia/rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi/titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Alla data del 1°maggio 2023, risiedono o sono domiciliati, pertanto operano, esclusivamente (nel caso di agenti e rappresentanti), in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, perciò che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali che si sono verificati lo scorso maggio.

Il lavoratore deve dichiarare i periodi nei quali si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

L’indennità una tantum:

  • è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro;
  • è riconosciuta/erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate;
  • spetta nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Per l’ottenimento dell’indennità una tantum va presentata la domanda dai potenziali destinatari esclusivamente in via telematica accedendo al sito Inps, a partire dal 15 giugno 2023 ed entro la data del 30 settembre 2023.

L’accesso al servizio per la prestazione può avvenire mediante SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).

Qualora non si sia in possesso di nessuna di tali credenziali, la presentazione della domanda può avvenire tramite gli Istituti di Patronato.