Cessazione dello Stato d’emergenza (d.l. n. 24, 24/03/2022)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il quale, in ambito lavoristico, apporta alcune importanti novità. In particolare, proroga i termini legati allo smart working e alla sorveglianza sanitaria eccezionale, dispone in materia di green pass sui luoghi di lavoro ed infine proroga i termini legati all’obbligo vaccinale per i dipendenti delle strutture sanitarie. Vediamo nello specifico in cosa consistono le modifiche apportate dalla normativa.

Proroga dei termini

Il DL n. 24/2022 proroga fino al 30 giugno 2022 una serie di termini correlati allo stato di emergenza. L’elenco completo delle disposizioni prorogate è contenuto negli allegati A e B del decreto stesso; di seguito si riportano le norme di interesse per il settore lavoro.

a. smart working: viene prorogato fino al 30 giugno la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro in assenza di accordi individuali.

b. sorveglianza sanitaria eccezionale: viene prorogato l’obbligo aggiuntivo per i datori di lavoro di impostare una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a Covid-19.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Green pass per accedere ai luoghi di lavoro

Il Decreto prevede che, nel settore privato, sia prorogato al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Stando alle conseguenze, viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine per considerare assenti ingiustificati i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del green pass o che ne risultano privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Durante tale periodi, i suddetti lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma a costoro non sono dovuti né la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento comunque denominato.

Prorogato fino al 30 aprile 2022 è anche il termine per la sospensione del lavoratore che rimanga assente ingiustificato oltre cinque giorni per mancato possesso del green pass. Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Infine, per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in corso d’anno, fermo restando il termine di giugno 2022, la normativa prevede che gli sia consentito accedere al luogo di lavoro anche con il green pass base fino al 30 aprile 2022.

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie

L’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario viene prorogato fino al 31 dicembre 2022. Il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è eseguito dagli Ordini professionali competenti.

Nel caso in cui i lavoratori appartenenti alle citate categorie risultino inadempimenti dell’obbligo vaccinale, l’Ordine dispone la sospensione fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione ha effetto in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

Il Decreto Legge n. 24/2022 introduce in materia una novità, ossia prevede che gli Ordini professionali dispongano, in caso di intervenuta guarigione da Covid-19 e su istanza dell’interessato, la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Rimane ferma la disposizione prevista per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivano per la prima volta agli albi degli Ordini, per i quali l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale ai fini dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2022.

Infine anche per il personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), per i quali vige l’obbligo di somministrazione vaccinale, è prevista la cessazione temporanea della sospensione in caso di intervenuta guarigione. In tal caso, la cessazione sarà disposta dal datore di lavoro sulla base di idonea certificazione medica attestante la data fino alla quale l’obbligo vaccinale è sospeso.