Esonero assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi
Cosa c’è da sapere
L’INPS, con la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in determinate situazioni di difficoltà.
In particolare, la misura fu introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, e, mutuando la propria disciplina da quella prevista per l’esonero per l’occupazione giovanile, si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per un periodo di 36 mesi, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I destinatari
L’esonero si applica per le assunzioni di:
1. Lavoratori provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. Lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
3. Lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
I rapporti incentivabili
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende in crisi, come sopra indicate.
Possono considerarsi incentivabili, in linea con la ratio della norma, anche i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa ex. legge 142/2001; nonché le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la stessa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
I rapporti esclusi
Restano, invece, escluse/i:
- Le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche nel caso in cui i contratti siano stipulati a tempo indeterminato),
- Le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni di lavoro occasionale,
- I rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Misura dell’incentivo
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui (500 euro mensili).
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova comunque applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, la misura spetta per un periodo massimo di 36 mesi, che potrà essere sospeso, differendo il periodo di godimento, solo nei casi di assenza obbligatoria.
Condizioni per la spettanza dell’incentivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto dei requisiti posti dalla l.n. 296/2006, quali: regolarità contributiva, assenza di violazioni di norme in tema di tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.
Inoltre l’INPS ricorda che debbano ritenersi valevoli, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in oggetto, anche i principi fissati dal D.lgs. 150/2015. Pertanto, il beneficio non spetta nel caso di violazione del diritto di precedenza e in caso di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.
Infine, si ricorda che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Procedimento di ammissione: gli adempimenti
L’INPS con la circolare 99/22 comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni“, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119″, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione: per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ES119”, una domanda di ammissione all’esonero.
