Riduzione cuneo fiscale: aumento dell’esonero contributivo

Cosa c’è da sapere

L’articolo 39 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), in via eccezionale, ha aumentato la percentuale di esonero parziale già prevista dalla Legge di Bilancio 2023 con riferimento alla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (contributi IVS).

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto l’aumento della percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati che è stata portata dal 2% al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, e dal 3% al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’aumento della riduzione contributiva non si applica al rateo della tredicesima mensilità per espressa previsione normativa.

In relazione alla tredicesima mensilità, l’esonero troverà applicazione nella misura del:

  • 3% se la tredicesima non eccede l’importo di 1.923 euro;
  • 2%, se l’importo della tredicesima è compreso tra 1.923 euro e 2.692 euro;

Se la tredicesima mensilità viene erogata mensilmente, la riduzione verrà applicata al singolo rateo di tredicesima nella misura del:

  • 3%, se il rateo mensile non eccede l’importo di 160 euro;
  • 2%, se l’importo del rateo mensile è compreso tra 160 euro e 224 euro.

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