Novità Decreto Trasparenza
Che cosa c’è da sapere
Il D.Lgs. 104/2022 del 27 giugno, noto come Decreto Trasparenza, è entrato in vigore il 13 agosto con le novità sulla stesura dei contratti di lavoro; l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro nella data 11 agosto ha emanato una circolare esplicativa per chiarire la portata della misura.
Modalità di comunicazione
Le precisazioni fornite dall’Ispettorato del Lavoro sono relative anzitutto al metodo di comunicazione delle informazioni richieste, infatti la normativa stabilisce che le informazioni di cui al primo articolo (di cui abbiamo già parlato qui), debbano essere rese al lavoratore per iscritto.
A questo proposito, l’Ispettorato precisa che tali informazioni possano essere comunicate dal datore di lavoro anche via telematica, purché le stesse siano rese accessibili. La normativa impone in capo al datore di lavoro un obbligo di conservazione relativo alla prova dell’avvenuta comunicazione al lavoratore, per un periodo di cinque anni termine del rapporto di lavoro.
Il rinvio al CCNL nel contratto
Un’altra specificazione che perviene dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro è relativa alla possibilità di rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina di dettaglio degli istituti. In tal senso infatti, la circolare interviene confermando la possibilità per le aziende di procedere all’informazione mediante al rinvio al CCNL applicato o altri accordi o documenti aziendali, purché gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore o messi comunque a disposizione dello stesso.
La circolare nello specifico afferma che “Il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1, la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio”
Obblighi informativi per gli assunti dal 2 al 12 agosto
Il Decreto, inoltre, distingue quelle che sono le assunzioni avvenute prima del 1° Agosto 2022 e quelle, invece, sono avvenute dopo il 13 Agosto.
Quindi, per quelle che sono intervenute tra l’una e l’altra categoria, nulla viene specificato nella normativa.
Sul vuoto normativo così creato, l’Ispettorato è intervenuto e, dando atto del disallineamento temporale che si è costituito, ha precisato che per i lavoratori appartenenti a questa terza e residuale categoria, trovano applicazione le regole previste per il regime degli assunti prima del 1° Agosto, ovvero che le informative contenute all’art. 1 del Decreto saranno integrate entro 60 giorni dall’eventuale richiesta del lavoratore.
Sanzioni
In caso di inadempienza dell’informativa nei confronti delle nuove misure che il D.Lgs. 104 del 27 giugno 2022 prevede, il datore di lavoro va incontro a sanzioni che vanno da 250 a 1500 euro per ogni contratto di lavoro, anche in caso di adempimento parziale.
Si ricorda che la normativa subordina l’applicazione della sanzione alla denuncia da parte del lavoratore del mancato ottemperamento degli obblighi a carico al datore di lavoro.